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D. 29/03/2006 n. 108
3. I lavori che investono il sottosuolo (movimenti di terra, sottoservizi, ecc.) e che prevedono scavi saranno eseguiti sotto sorveglianza archeologica. Nel caso durante i controlli emergano presenze archeologiche, dovranno essere eseguiti saggi preventivi per stabilire l'entità dei manufatti antichi. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con congruo anticipo alla Soprintendenza archeologica per le province di Salerno Avellino e Benevento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza archeologica per le province di Salerno Avellino e Benevento. PROGRAMMA INTERFERENZE
4. Il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze, ai seguenti enti:
-Amministrazioni comunale di Conza della Campania;
- Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.
5. Il Comune di Conza sarà coinvolto nelle attività di Sorveglianza dei lavori. ALLEGATO 2 Delibera 10812006 Schemi idrici regione puglia -lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di conza della campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'ofanto - Progetto definitivo. Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.11. 14.3.2003 e 8.6.2004 L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, prevede I'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 5511 990, preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera C) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25211998 -l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge n. 5511990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 5511990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, I'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726, e successive integrazioni -ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 25211 998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.
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